COME INIZIARE LA PREPARAZIONE
- Ci si rivolga in tempo utile (si suggerisce l’anno precedente il matrimonio) al Parroco dove di fatto e attualmente vivono il fidanzato o la fidanzata (si può scegliere liberamente o l’uno o l’altro), per concordare con lui le modalità di partecipazione al corso per fidanzati e, indicativamente, la data del matrimonio.
- Si porti al Parroco scelto un certificato civile rilasciato dal Comune di residenza di ognuno dei fidanzati, contenente luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile (certificato cumulativo); così egli può prendere atto dei dati civili dei nubendi e verificare la sua competenza per l’istruttoria matrimoniale.
Tale certificato si può ottenere gratuitamente online sul Portale dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente https://www.anagrafenazionale.interno.it/
(Avvisare subito il Parroco nel caso di cambiamento di residenza civile durante la preparazione al matrimonio). - Si partecipi in coppia a tutti gli incontri del corso per fidanzati, facendosi rilasciare alla fine del corso l’attestato di partecipazione.
PREPARATIVI IMMEDIATI
- Almeno sei mesi prima della data del matrimonio, concordata antecedentemente col Parroco prescelto per l’istruttoria matrimoniale, ci si deve recare dallo stesso per alcuni incontri destinati a:
– verificare la preparazione dei fidanzati e accogliere la domanda ufficiale di matrimonio;
– raccogliere i documenti ecclesiastici e civili necessari per la pratica matrimoniale;
– effettuare l’esame, separato, dei fidanzati, come atto finale della preparazione al matrimonio;
– preparare lo svolgimento della liturgia del matrimonio.
DOCUMENTI
Devono avere data non anteriore a 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio.
- Documeni “ecclesiastici”
I nubendi devono portare al Parroco che conduce l’istruttoria matrimoniale i seguenti documenti, seguendo attentamente le indicazioni:
– attestato di partecipazione al corso per fidanzati rilasciato dal responsabile del corso;
– domanda ufficiale di matrimonio, su stampato fornito dal Parroco che conduce l’istruttoria matrimoniale;
– certificato di battesimo, rilasciato dalla Parrocchia dove fu celebrato il battesimo;
– certificato di cresima, rilasciato dalla Parrocchia dove fu celebrata la cresima (necessario solo se i dati della cresima non sono riportati sul certificato di battesimo);
– prova di stato libero tramite due testimoni (necessario solo se dopo i 16 anni i fidanzati hanno dimorato per più di 1 anno fuori dalla Diocesi in cui dimorano attualmente).
Il Parroco che conduce l’istruttoria matrimoniale richiede le pubblicazioni canoniche alle Parrocchie interessate. - Documenti “civili”
– Si osservino le norme vigenti che prevedono solo la sottoscrizione dell’autocertificazione.
– I nubendi devono richiedere le pubblicazioni civili, con la richiesta scritta del Parroco che ha condotto l’istruttoria matrimoniale, e mai senza di essa, al Comune della Parrocchia di tale Parroco e insieme di residenza di uno dei nubendi.
– Si tenga presente, inoltre, che all’inizio dell’istruttoria matrimoniale i nubendi devono presentare al parroco un certificato di “Residenza, Cittadinanza e Stato Libero”. Senza recarsi in Comune, potranno ottenere il proprio certificato in maniera totalmente autonoma e gratuita tramite accesso al portale www.anpr.interno.it.
* A seconda delle circostanze o di casi particolari possono essere necessari altri documenti ecclesiastici o civili oppure licenze o dispense; per questo è necessario che i fidanzati espongano bene e per tempo la loro situazione al Parroco che conduce l’istruttoria matrimoniale e seguano le sue indicazioni, come pure quelle del Comune. In particolare, essi devono
comunicare al Parroco l’eventuale cambio di residenza.
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
- In quale Parrocchia?
La celebrazione del Matrimonio avvenga possibilmente nella parrocchia dove uno o l’altro degli sposi ha il domicilio canonico o nella parrocchia dove andranno ad abitare dopo le nozze. - In quale chiesa?
Ordinariamente il Matrimonio deve essere celebrato nella chiesa parrocchiale, cioè laddove si svolgono normalmente le celebrazioni liturgiche della parrocchia. Per ragioni pastorali, il parroco, sentito il Consiglio Pastorale parrocchiale, può adibire altre chiese nel territorio della sua parrocchia per la celebrazione del Matrimonio. Per tutti è vietato celebrare matrimoni nelle cappelle private o annesse a istituti religiosi, scuole, centri giovanili, case di cura o di riposo, e nelle cappelle devozionali. - In quale tempo?
La celebrazione dei matrimoni è consentita normalmente da lunedì a sabato.
In domenica e nelle solennità di precetto è possibile, avendo il parroco verificate le motivazioni durante l’istruttoria, celebrare il Matrimonio:
– nelle chiese autorizzate dal Vescovo, con licenza del parroco che ha fatto l’istruttoria;
– in un santuario o in una chiesa scelta dal Consiglio Presbiterale vicariale e secondo modalità autorizzate dall’Ordinario;
– nella propria chiesa parrocchiale nel corso di una Messa d’orario. Con anticipo si informi la comunità affinché i nubendi interessati possano organizzarsi (si possono ovviamente celebrare anche più matrimoni nella medesima Messa).
Se il Matrimonio è celebrato in un giorno che ha caratteristiche penitenziali, specialmente in tempo di Quaresima, il parroco informi gli sposi perché tengano conto della particolare natura di questo tempo liturgico. - Con quali modalità?
La celebrazione del matrimonio si compie in modo uguale per tutti, sia nelle cerimonie che nell’apparato esteriore. Si favorisca l’attiva partecipazione di tutti i presenti, anche con canti adatti, senza che solisti o piccoli gruppi sostituiscano totalmente il canto dell’assemblea; non sono ammessi canti o musiche di origine operistica o concertistica. Per le riprese cine-fotografiche si seguano le indicazioni diocesane e parrocchiali. - I testimoni
Per il matrimonio sono necessari due testimoni; però se ne possono presentare anche quattro. Per essi è richiesta la maggiore età. È molto opportuno indicarne i nominativi al Parroco già prima della celebrazione. - Il Sacerdote
Di norma i matrimoni vanno celebrati alla presenza del Parroco, al quale spetta presiedere le cerimonie più importanti della comunità. Se il Parroco riconosce la presenza di motivi particolari, può delegare ad assistere il matrimonio anche un altro sacerdote. Accanto al sacerdote che presiede la celebrazione possono comunque concelebrare altri sacerdoti. - Comunione o separazione dei beni?
La scelta del regime patrimoniale dei coniugi va indicata già al momento dell’esame dei fidanzati davanti al Parroco che conduce l’istruttoria matrimoniale. Nel caso di scelta della separazione dei beni, al momento della sottoscrizione dell’atto di matrimonio gli sposi, i testimoni e il Parroco (o delegato) firmano anche tale dichiarazione negli appositi spazi (si ricorda che sono necessarie e sufficienti le firme di due testimoni).
Qualche chiarimento: si tenga presente che lo Stato italiano indica come via ordinaria la comunione dei beni tra i coniugi, cioè sostanzialmente la comune proprietà dei beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio, ad esclusione dei beni personali. A volte però il bene dei coniugi e della famiglia può suggerire la separazione dei beni: o perché un coniuge possiede beni prima del matrimonio in comunione con la sua famiglia di origine, i cui mutamenti o accrescimenti potrebbero coinvolgere in qualche modo l’altro coniuge, o perché i coniugi conducono una particolare attività commerciale che consiglia la separazione dei beni. In ogni caso si invita a valutare con responsabilità la propria situazione economica, consigliandosi se necessario anche con persone competenti. Si rammenti che il regime patrimoniale coniugale può essere sempre cambiato secondo la volontà dei coniugi e le norme civili in materia, e che, oltre alla comunione legale, vi possono essere altre forme di convenzione patrimoniale coniugale e familiare. - Scelta del regime patrimoniale di uno Stato diverso dall’Italia
Qualora i nubendi, o almeno uno dei due, fossero cittadini stranieri o cittadini italiani residenti all’estero, è possibile richiedere all’atto di matrimonio l’applicazione del regime patrimoniale dello Stato estero di appartenenza o di residenza.